Con il Decreto‑Legge 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2024, è stata introdotta una nuova disciplina sulle modalità di monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione. L’articolo 6 del Decreto prevede nuovi obblighi comunicativi, volti a rendere più trasparente l’utilizzo dei benefici fiscali.
Di seguito un’analisi delle principali novità e delle implicazioni operative, nei limiti delle informazioni disponibili attualmente.
Ambito di applicazione
Gli obblighi introdotti dall’articolo 6 del D.L. 39/2024 si applicano, in linea generale, ai crediti d’imposta relativi a:
- attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, comprese quelle finalizzate agli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica;
- investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili secondo le norme vigenti (beni materiali e immateriali 4.0 e, in talune ipotesi, beni “ordinari”).
L’inclusione degli investimenti in beni strumentali richiede comunque il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla disciplina agevolativa. Per i beni “4.0”, ad esempio, è necessario che siano soddisfatti i criteri di interconnessione e integrazione nei sistemi aziendali, documentati tramite perizia o idonea attestazione tecnica.
Comunicazione preventiva ex ante
Per accedere alla fruizione del credito, le imprese devono trasmettere preventivamente una comunicazione telematica che indichi:
- l’importo complessivo degli investimenti programmati a decorrere dal 30 marzo 2024;
- la stima della futura fruizione del credito;
- le informazioni utili a qualificare correttamente la tipologia di investimento.
Tale comunicazione rappresenta una condizione preliminare per la fruizione dell’agevolazione e mira a consentire all’Amministrazione finanziaria un monitoraggio anticipato degli impegni assunti dai beneficiari.
Comunicazione consuntiva ex post
Una volta completati gli investimenti, l’impresa è tenuta a trasmettere una seconda comunicazione, rivolta a rendicontare quanto dichiarato nella fase preventiva.
La comunicazione deve riferirsi:
- agli investimenti eseguiti dal 30 marzo 2024 in avanti, come conferma dei dati comunicati ex ante;
- agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024, antecedenti all’entrata in vigore del decreto;
- agli investimenti in beni strumentali relativi al 2023 che, al 30 marzo 2024, risultano maturati ma non ancora compensati.
Su quest’ultima categoria permane, ad aprile 2024, un margine di incertezza interpretativa: l’espressione “relativi al 2023” potrebbe richiedere un riferimento ai criteri di competenza previsti dall’articolo 109 del TUIR.
È pertanto opportuno adottare un approccio prudenziale e conservare documentazione completa sulle tempistiche dell’investimento, sugli ordini, sugli acconti e — per i beni 4.0 — sulle attività di interconnessione.
Modello e modalità di invio
Le comunicazioni ex ante ed ex post devono essere effettuate utilizzando il modello previsto dal D.M. 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’aggiornamento dovrà definire:
- il contenuto informativo richiesto;
- la struttura del modello;
- le modalità tecniche di trasmissione;
- le scadenze operative.
Alla data di aprile 2024, le modalità definitive non sono ancora disponibili: sarà quindi necessario monitorare la pubblicazione del decreto attuativo.
Utilizzo e sospensione dei codici tributo
Con la Risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione temporanea dell’utilizzo di alcuni codici tributo, tra cui il codice “6936”, quando riferiti a crediti maturati in relazione agli anni d’imposta 2023 e 2024.
La sospensione riguarda esclusivamente i crediti ricadenti nell’ambito applicativo dell’articolo 6 del D.L. 39/2024, in attesa dell’adozione del decreto attuativo e dell’aggiornamento dei flussi informativi.
È importante sottolineare che la sospensione non ha carattere permanente: la compensazione potrà riprendere una volta completato il quadro attuativo.
Resta comunque necessario verificare caso per caso l’anno di riferimento del credito e la corretta corrispondenza con il codice tributo utilizzato.
Una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti maturati ai sensi dei commi 1056 e 1057 della legge 178/2020 possono essere compensati indicando, nel modello F24, l’anno di inizio dell’investimento, anche qualora l’interconnessione o il completamento siano avvenuti in anni successivi.
Questo chiarimento consente di evitare blocchi ingiustificati per investimenti avviati prima del 2023.
Tuttavia, il quadro normativo resta in evoluzione e le indicazioni fornite potrebbero essere integrate da successivi provvedimenti o chiarimenti interpretativi.
Considerazioni operative
Alla luce delle novità introdotte, si suggerisce alle imprese di:
- verificare preliminarmente l’effettiva riconducibilità degli investimenti alle categorie agevolabili;
- predisporre la comunicazione preventiva prima dell’avvio degli investimenti;
- conservare una documentazione tecnica e amministrativa completa, con particolare attenzione ai requisiti dei beni 4.0 (interconnessione, perizia, documentazione tecnica);
- monitorare la pubblicazione del decreto attuativo per conoscere modalità e scadenze;
- verificare attentamente l’anno di riferimento del credito e la corretta compilazione del modello F24, considerata la sospensione temporanea dei codici tributo coinvolti.
Conclusioni
La riforma introdotta dal Decreto-Legge 39/2024 rappresenta un passo significativo verso maggiore trasparenza nella fruizione dei crediti d’imposta 4.0 e per R&S. Tuttavia, l’obbligo di comunicazione — ex ante ed ex post — e la temporanea sospensione delle compensazioni impongono un approccio prudente e un’adeguata compliance documentale.
Le imprese dovrebbero affrontare questi adempimenti con l’assistenza di un consulente esperto, per garantire sia la regolarità fiscale sia la massimizzazione del beneficio.
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