Le nuove regole sulle compensazioni dei crediti d’imposta: sintesi operativa dopo la Circolare 16/E del 28 giugno 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37 del D.L. 223/2006, in vigore dal 1° luglio 2024.

La norma stabilisce che il contribuente non può utilizzare in compensazione alcun credito, erariale o agevolativo, quando:

  • risultano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’Agente della Riscossione relativi ad atti dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’importo complessivo di tali carichi è superiore a 100.000 euro;
  • i termini di pagamento sono scaduti;
  • non sono presenti provvedimenti di sospensione;
  • non sono pendenti piani di rateazione validi (ovvero non decaduti).

La Circolare 16/E conferma che il divieto opera in modo ampio, salvo poche eccezioni.

Ai fini del calcolo della soglia devono essere considerati:

  • imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte erariali;
  • somme recuperate a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;
  • sanzioni e interessi relativi a tali debiti (sono esclusi interessi di mora e oneri di riscossione).

I debiti concorrono alla soglia solo se scaduti, non sospesi e non oggetto di piani di rateazione attivi.

In presenza delle condizioni sopra esposte, il contribuente non può compensare:

  • crediti relativi a imposte erariali (es. imposte sui redditi, IVA, imposta di registro);
  • crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • crediti per investimenti nel Mezzogiorno;
  • crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 e successive declinazioni agevolative);
  • crediti d’imposta connessi a bonus edilizi;
  • altri crediti agevolativi indicati come “erariale-soggetti” dalla normativa.

La Circolare 16/E chiarisce inoltre che:

  • restano compensabili i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL,
  • anche se nel modello F24 sono presenti debiti affidati all’Agente della Riscossione superiori a 100.000 euro,
  • purché nella stessa delega non siano presenti crediti soggetti al divieto.

Il contribuente riacquista la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione a partire dalla data in cui i carichi:

  • scendono sotto la soglia dei 100.000 euro,
  • sono oggetto di sospensione (giudiziale o amministrativa),
  • sono inseriti in un piano di rateazione attivo senza decadenza,
  • oppure vengono integralmente pagati.

La decorrenza è immediata dal momento in cui si realizza una delle condizioni sopra indicate.

La Circolare 16/E distingue espressamente il nuovo divieto da quello già previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010.

NormativaSogliaCrediti bloccatiNote
Art. 31, D.L. 78/20101.500 EuroSolo crediti erarialiDivieto “storico”, limitato, tuttora vigente
Art. 37, co. 49-quinquies, D.L. 223/2006100.000 EuroTutti i crediti erariali e agevolativi, salvo INPS/INAILDivieto molto più ampio, introdotto dal 1° luglio 2024

Le due disposizioni coesistono e devono essere applicate cumulativamente.

Le misure introdotte dal 1° luglio 2024 comportano una revisione delle procedure interne delle imprese. In particolare, si suggerisce di:

  • verificare tempestivamente l’esistenza di carichi iscritti a ruolo e la loro eventuale incidenza sulla soglia di 100.000 euro;
  • monitorare la posizione debitoria presso l’Agente della Riscossione prima di presentare modelli F24 con compensazione;
  • utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per inviare deleghe contenenti crediti;
  • valutare l’opportunità di regolarizzare o rateizzare i carichi scaduti al fine di non interrompere la continuità delle compensazioni;
  • aggiornare i flussi amministrativi con procedure di controllo interno più rigorose.
  • Dal 1° luglio 2024 tutte le compensazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
  • Il nuovo divieto collegato ai carichi superiori a 100.000 euro è molto più ampio rispetto a quello storico da 1.500 euro e può bloccare la totalità dei crediti erariali e agevolativi.
  • La possibilità di compensazione si ripristina solo in caso di pagamento, sospensione o rateazione valida dei debiti.

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