La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94–95, L. 213/2023) ha introdotto un pacchetto di misure volte a rafforzare i controlli sulle compensazioni dei crediti.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 ha fornito i primi chiarimenti applicativi, definendo l’ambito delle nuove limitazioni, i casi di esclusione e il coordinamento con la normativa previgente.
Di seguito una rassegna ordinata delle principali disposizioni e dei relativi impatti operativi.
Obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 95, della L. 213/2023 ha modificato l’articolo 11 del D.L. 66/2014 prevedendo, dal 1° luglio 2024, l’obbligo generalizzato di trasmettere tutti i modelli F24 con compensazione attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La Circolare 16/E chiarisce che l’obbligo riguarda:
- i modelli F24 a saldo zero, come già previsto dalla disciplina previgente;
- i modelli F24 con saldo positivo, qualora contengano crediti compensati.
L’obbligo si applica anche alle compensazioni “verticali” (compensazioni interne allo stesso tributo) quando queste sono esposte nel modello F24.
Ne deriva che non è più possibile utilizzare i servizi telematici delle banche o degli intermediari finanziari per trasmettere modelli F24 contenenti crediti in compensazione.
Divieto di compensazione in presenza di carichi affidati all’Agente della Riscossione superiori a 100.000 euro
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto il nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37 del D.L. 223/2006, in vigore dal 1° luglio 2024.
La norma stabilisce che il contribuente non può utilizzare in compensazione alcun credito, erariale o agevolativo, quando:
- risultano iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’Agente della Riscossione relativi ad atti dell’Agenzia delle Entrate;
- l’importo complessivo di tali carichi è superiore a 100.000 euro;
- i termini di pagamento sono scaduti;
- non sono presenti provvedimenti di sospensione;
- non sono pendenti piani di rateazione validi (ovvero non decaduti).
La Circolare 16/E conferma che il divieto opera in modo ampio, salvo poche eccezioni.
Debiti che concorrono alla soglia dei 100.000 euro
Ai fini del calcolo della soglia devono essere considerati:
- imposte dirette, IVA, imposta di registro e altre imposte erariali;
- somme recuperate a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti;
- sanzioni e interessi relativi a tali debiti (sono esclusi interessi di mora e oneri di riscossione).
I debiti concorrono alla soglia solo se scaduti, non sospesi e non oggetto di piani di rateazione attivi.
Crediti che non possono essere compensati
In presenza delle condizioni sopra esposte, il contribuente non può compensare:
- crediti relativi a imposte erariali (es. imposte sui redditi, IVA, imposta di registro);
- crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- crediti per investimenti nel Mezzogiorno;
- crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 e successive declinazioni agevolative);
- crediti d’imposta connessi a bonus edilizi;
- altri crediti agevolativi indicati come “erariale-soggetti” dalla normativa.
La Circolare 16/E chiarisce inoltre che:
- restano compensabili i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL,
- anche se nel modello F24 sono presenti debiti affidati all’Agente della Riscossione superiori a 100.000 euro,
- purché nella stessa delega non siano presenti crediti soggetti al divieto.
Ripristino della possibilità di compensazione
Il contribuente riacquista la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione a partire dalla data in cui i carichi:
- scendono sotto la soglia dei 100.000 euro,
- sono oggetto di sospensione (giudiziale o amministrativa),
- sono inseriti in un piano di rateazione attivo senza decadenza,
- oppure vengono integralmente pagati.
La decorrenza è immediata dal momento in cui si realizza una delle condizioni sopra indicate.
Coordinamento con il divieto ex art. 31 del D.L. 78/2010
La Circolare 16/E distingue espressamente il nuovo divieto da quello già previsto dall’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010.
| Normativa | Soglia | Crediti bloccati | Note |
| Art. 31, D.L. 78/2010 | 1.500 Euro | Solo crediti erariali | Divieto “storico”, limitato, tuttora vigente |
| Art. 37, co. 49-quinquies, D.L. 223/2006 | 100.000 Euro | Tutti i crediti erariali e agevolativi, salvo INPS/INAIL | Divieto molto più ampio, introdotto dal 1° luglio 2024 |
Le due disposizioni coesistono e devono essere applicate cumulativamente.
Considerazioni operative
Le misure introdotte dal 1° luglio 2024 comportano una revisione delle procedure interne delle imprese. In particolare, si suggerisce di:
- verificare tempestivamente l’esistenza di carichi iscritti a ruolo e la loro eventuale incidenza sulla soglia di 100.000 euro;
- monitorare la posizione debitoria presso l’Agente della Riscossione prima di presentare modelli F24 con compensazione;
- utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per inviare deleghe contenenti crediti;
- valutare l’opportunità di regolarizzare o rateizzare i carichi scaduti al fine di non interrompere la continuità delle compensazioni;
- aggiornare i flussi amministrativi con procedure di controllo interno più rigorose.
Punti chiave
- Dal 1° luglio 2024 tutte le compensazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
- Il nuovo divieto collegato ai carichi superiori a 100.000 euro è molto più ampio rispetto a quello storico da 1.500 euro e può bloccare la totalità dei crediti erariali e agevolativi.
- La possibilità di compensazione si ripristina solo in caso di pagamento, sospensione o rateazione valida dei debiti.
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