Novità fiscali 2025 per fringe benefit, trasferte e spese aziendali: una sintesi operativa

La normativa vigente dal 2025 introduce diverse modifiche rilevanti in materia di reddito di lavoro dipendente, con impatti diretti sui fringe benefit, sulle agevolazioni connesse ai trasferimenti dei lavoratori, sul trattamento fiscale delle auto in uso promiscuo e sulla tracciabilità delle spese sostenute dalle imprese.
Di seguito si propone una sintesi operativa delle principali disposizioni, aggiornata a gennaio 2025.

Per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, la soglia di non imponibilità prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR è stata significativamente elevata:

  • 1.000 euro per tutti i lavoratori dipendenti;
  • 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Resta fermo che, in caso di superamento della soglia spettante, l’intero valore dei beni e servizi concessi diviene imponibile.

Rientrano nel limite anche:

  • le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (idrico integrato, energia elettrica, gas naturale);
  • le spese per il canone di locazione della prima casa;
  • gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Tali importi concorrono al raggiungimento della soglia sia per i dipendenti senza figli sia per quelli con figli a carico.

Per il solo anno 2025, è prevista un’esclusione da imposizione per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro a titolo di:

  • canoni di locazione;
  • spese di manutenzione dell’immobile locato.

Il beneficio opera, per due anni dalla data di assunzione, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, a favore dei dipendenti che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • assunzione a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025;
  • titolarità, nell’anno precedente l’assunzione, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro;
  • trasferimento della residenza in un comune di lavoro situato a oltre 100 km da quello precedente.

L’agevolazione intende favorire la mobilità del personale verso aree con esigenze di reperimento di manodopera qualificata.

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, cambia il criterio di determinazione del fringe benefit.

Il valore imponibile è determinato applicando:

  • 50% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui (secondo le Tabelle ACI);
  • 20% dello stesso importo per i veicoli ibridi plug-in;
  • 10% dell’importo per i veicoli full electric.

Le nuove percentuali intendono favorire l’utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale, riducendo il costo fiscale a carico dei lavoratori e delle imprese.

Dal periodo d’imposta 2025, ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese per trasferte effettuate ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR, è richiesto che le spese siano:

  • tracciabili;
  • effettivamente sostenute per vitto, alloggio, viaggio o trasporto tramite taxi o NCC.

Sono ritenuti mezzi tracciabili:

  • versamento bancario o postale;
  • utilizzo di strumenti indicati dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, credito, prepagate, altri mezzi elettronici).

L’obbligo si applica sia ai rimborsi diretti al dipendente, sia ai rimborsi analitici riconosciuti a lavoratori autonomi.

In parallelo, la tracciabilità è richiesta anche per la deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute per le trasferte del personale o di professionisti incaricati.

È stato integrato l’art. 108, comma 2, TUIR, stabilendo che, dal 2025, anche le spese di rappresentanza e le spese per omaggi sono deducibili solo se:

  • il pagamento è effettuato tramite mezzi tracciabili (bonifico, versamento postale, carte, assegni bancari o circolari);
  • rispettano i limiti quantitativi già previsti dalla normativa.

Resta invariata la definizione di spese di rappresentanza contenuta nel D.M. 19 novembre 2008, con criteri legati alla finalità promozionale dell’iniziativa, alla ragionevolezza dell’importo e alla coerenza con l’attività svolta.

Le modifiche introdotte dal 2025 comportano l’esigenza di adeguare le procedure interne delle imprese su diversi fronti. In particolare:

  • programmare l’utilizzo dei fringe benefit entro i nuovi limiti, tenendo conto delle componenti quali utenze domestiche e spese abitative;
  • valutare le opportunità offerte dal regime per i dipendenti neoassunti che si trasferiscono per esigenze lavorative;
  • rivedere le politiche aziendali relative alla concessione di auto in uso promiscuo, in particolare alla luce delle nuove percentuali per i veicoli elettrici e plug-in;
  • implementare sistemi di tracciabilità delle spese dipendenti e dei rimborsi analitici;
  • verificare che tutte le spese di rappresentanza e gli omaggi seguano modalità di pagamento idonee ai fini della deducibilità.
  • Il triennio 2025–2027 introduce limiti di esenzione più elevati per i fringe benefit, con l’inclusione di spese abitative e utenze.
  • Dal 2025, tutti i rimborsi per trasferte devono essere tracciabili per essere esclusi dal reddito e ammessi in deduzione.
  • La deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi è subordinata all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.

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